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REVISIONE DELLA DIRETTIVA 86/609: UN INGANNO CRUDELE

Andre Menache – Antidote Europe

 

Nel 1986 la Commissione europea ha adottato la Direttiva 86/609/CEE per la “protezione degli animali usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”. Ogni stato membro ha l’obbligo di recepire tale Direttiva all’interno della propria legislazione nazionale. La Direttiva (e la corrispondente legge nazionale degli stati membri) ha suscitato critiche sempre più accese perché non tutela gli animali da esperimenti dolorosi e letali, ma tutela piuttosto i vivisettori dal rischio di essere legalmente perseguiti in base alle norme che puniscono atti di crudeltà contro gli animali.

Un vero inganno

 

Nel corso del 2006 e del 2007 la Commissione ha preparato la strada alla revisione della Direttiva 86/609, chiedendo a esperti e a cittadini di inviare commenti. A novembre del 2008 la Commissione ha adottato una bozza di testo per la revisione. Nonostante l’impegno eroico dei gruppi antivivisezionisti, la proposta di revisione è risultata essere per molti aspetti peggiore della legislazione originale. Ciò che è risultato dolorosamente chiaro nel corso dei cruciali dibattiti parlamentari, inoltre, è che al momento del voto la gran massa dei deputati al Parlamento europeo si è piegata alle pressioni dell’industria.

Tappe successive

 

Il 5 maggio 2009 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura il testo della bozza di revisione. Una volta approvata dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri, la bozza sostituirà definitivamente la Direttiva 86/609. Ciò potrebbe accadere a breve.

Di male in peggio

 

Uno dei pochissimi punti positivi dell’originale Direttiva 86/609 è costituito dall’articolo 7.2. Questo stabilisce: “Si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l’impiego di animali”.

Il testo proposto per la revisione, tuttavia, sembra voler gravemente compromettere questo punto cruciale in quanto:

indebolisce il carattere coercitivo della “clausola sulle alternative”. Secondo l’attuale Direttiva UE gli stati membri sono tenuti a usare metodi alternativi non basati su animali se questi sono disponibili. L’articolo 4.1 della bozza di Direttiva attenua il carattere coercitivo di tale obbligo stabilendo soltanto che ciò deve avvenire “ogni qualvolta possibile”. Ciò costituisce una modifica sottile ma altamente significativa del linguaggio legislativo che può consegnare agli stati membri facoltà molto più ampia di ignorare o rallentare l’implementazione delle alternative.

consente agli stati membri di ritardare l’implementazione delle alternative fino a quando non siano state riconosciute dalla legislazione comunitaria mediante un processo amministrativo che può durare anni. L’articolo 7.2 dell’attuale Direttiva prevede chiaramente: “Si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l’impiego di animali”. La bozza proposta cancella completamente questa frase e stabilisce che le alternative devono essere utilizzate solo dopo essere state “riconosciute dalla legislazione comunitaria” (articolo 13.1). Gli stati membri, quindi, non sono più tenuti a implementare le alternative non appena scientificamente validate, ma devono attendere che i test passino attraverso il lungo processo amministrativo che ne consente l’inclusione nel quadro legislativo europeo.

limita la portata della “clausola sulle alternative”. La bozza non prevede che le alternative siano applicate a tutti gli esperimenti e lascia fuori, in particolare, quelli effettuati nell’ambito della ricerca di base in cui si utilizza la maggior parte degli animali. La legislazione comunitaria riconosce solo le alternative ai test tossicologici e di sicurezza, ma i test di tossicologia costituiscono solo circa il 10% di quelli totali. Per il resto, pertanto, principalmente per quanto riguarda gli esperimenti utilizzati nella ricerca base, l’obbligo di usare le alternative disponibili agli esprimenti su animali semplicemente non sarebbe più applicabile.

indebolisce di riflesso anche la legislazione nazionale sulle alternative: l’articolo 2.7 della bozza, infatti, sottrae agli stati membri la facoltà di mantenere standard più elevati o di introdurne di più forti in aree diverse da quelle dell’”alloggiamento e della cura”.



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